Associazione BABY-XITTER
Art.
1 Costituzione e sede
E’
costituita l’associazione di Promozione Sociale denominata
Associazione Baby-Xitter con sede nel comune di Torino. La sede
potrà essere trasferita senza modifiche di Statuto, purchè
rimanga nello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo, ove se
ne ravvisi la necessità, di cambiare la sede sociale
nonché provvedere all’apertura di sedi secondarie,
previa deliberazione dell’Assemblea dei soci e comunicando
tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i
registri nei quali l’associazione è iscritta.
L’associazione
non persegue fini di lucro, nè diretto nè indiretto
e persegue fini di utilità sociale
I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati
a principi di solidarietà, uguaglianza, trasparenza e
democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei
Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 Finalità e attività
L’Associazione
denominata Associazione Baby-Xitter, nasce con lo scopo di migliorare
la qualità della vita dei disabili e delle loro famiglie,
puntando prevalentemente sui minori. Questo avverrà attraverso
interventi domiciliari o in strutture adeguate. Attraverso attività
d’integrazione tra normodotati e disabili; Tali attività
potranno essere ludiche, sportive, artistiche o terapeutiche.
Inoltre, sostenere la genitorialità di coloro che hanno
figli diversamente abili, attuare informazione e formazione.
Per il raggiungimento degli scopi sopra citati, l’Associazione
potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a) Promuovere e organizzare ogni attività atta a favorire
l’inserimento di tutte le persone diversamente abili nella
società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando
così i diritti dell’uomo previsti nella Costituzione.
b) Fornire un servizio di assistenza domiciliare per bimbi e
ragazzi diversamente abili.
c) Creare una rete formata da personale idoneo allo svolgimento
del servizio indicato nel punto b).
d) Formare, aggiornare, istruire direttamente o indirettamente
(con collaborazioni specialistiche esterne), tutte le persone
che presteranno servizio di assistenza ai disabili per conto
dell’Associazione Baby-Xitter.
e) Creare una banca dati, sulla base delle esperienze dell’Associazione
Baby-Xitter e di tutte le persone che vi collaborano, da fornire
a medici specialisti per i loro studi sulle malattie dei bimbi
diversamente abili; il tutto rispettando rigorosamente la legge
sulla privacy.
f) Intervenire presso i genitori dei bimbi diversamente abili
per consigliargli, alleviarne l’onere psicologico e favorire
il processo di accettazione dei loro figli.
g) Promuovere gli incontri dei genitori per scambiare idee e
esperienze e coordinarne l’attività.
h) Facilitare l’inserimento dei soggetti disabili nelle
scuole di ogni ordine e grado, nei modi e nelle forme più
adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto a).
i) Raccogliere per un’ampia divulgazione al più
vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione
sulla natura e sul trattamento delle sindromi “rare”.
j) Creare una rete di consulenti formata da medici, operatori
sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi della
disabilità.
k) Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi
e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono
diversamente abili, ed operarsi per l’applicazione delle
leggi esistenti e per crearne di nuove e più rispondenti.
l) Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento e convenzioni
con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, ospedali,
istituti di ricerca e cura) e privati, nonché associazioni
aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività
educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive e assistenziali.
m) Favorire la formazione e aggiornamento in collaborazione
con le istituzioni scolastiche del personale che agisce i processi
educativi e di recupero.
n) Elaborare e attuare, anche utilizzando soggetti esterni,
progetti sperimentali finalizzati alla gestione integrata delle
attività di cui al punto i).
o) Patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa e attività
che sia ritenuta opportuna per reperire mezzi occorrenti o comunque
per seguire lo scopo anzidetto, sempre perseguendo i fini istituzionali.
p) Creare un organo di stampa informativo, redatto da i ragazzi
diversamente abili, dove riportare le loro esperienze, far raccontare
dalla loro voce il mondo che li circonda e far si che possa
essere anche il mezzo informativo per le famiglie, su tutti
i loro diritti.
q) Organizzare raccolte fondi occasionali mediante manifestazioni,
spettacoli, vendite etc., per la creazione di laboratori per
i ragazzi diversamente abili e per l’acquisto di mezzi,
mezzi di trasporto e attrezzature esclusivamente necessarie
alle attività dei diversamente abili e comunque sempre
perseguendo i fini associativi.
r) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro,
attività di natura commerciale quali iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni
anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
s) Creare un centro di assistenza ad ore per bimbi e ragazzi
diversamente abili.
L’Associazione
Baby-Xitter, associa anche tutti i cittadini che vogliano organizzarsi
per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete
relative al mondo dei ragazzi diversamente abili e della loro
integrazione.
L’Associazione
potrà, per il raggiungimento di scopi sociali, stipulare
accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Privati, Cooperative,
Fondazioni, Persone Fisiche o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza
fini di lucro e non svolgerà attività diverse
da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse. Si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma di volontariato, libero e gratuito dei propri associati
per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’Associazione può, inoltre, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo a propri associati.
Art. 3 I soci
Possono
aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne,
i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli
scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità,
religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere
il titolo di “Amico dell’Associazione” solo
previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto
di voto in Assemblea.
Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno,
il principio delle “pari opportunità” tra
uomo e donna, abile e diversamente abile.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto
l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori
e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta
dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che
forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione,
nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno
fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione
stessa o che ne aumentino il prestigio.
Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 4 Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli
interessati da presentare al Consiglio Direttivo.
L’accettazione della domanda per l’ammissione del
nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo
ratifica dell’Assemblea. In caso di non accettazione della
domanda, l’aspirante socio può, entro 30 giorni
dal rifiuto, appellarsi all’Assemblea che deciderà
definitivamente circa l’idoneità del richiedente.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della
quota associativa annuale nella misura fissata dall’ Assemblea
ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al
rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile,
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è
rivalutabile.
Art. 5 Perdita della qualifica di socio
La
qualifica di socio si perde per:
- decesso
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa, entro
il 30 giorno successivo alla scadenza annuale.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo
per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni
del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni
degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità
dell’Associazione. Tale deliberazione dovrà essere
ratificata dall’Assemblea dei soci.
Contro
ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione,
espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso
all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio,
delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione
del ricorso.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve
contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 6 Diritti e doveri
I
Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni
adottate dagli Organi Sociali
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea
- partecipare alle attività associative
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
I
Soci hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni
promosse dallo stesso
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento
della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare
direttamente o per delega
- di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente
statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo
- eleggere ed essere eletti negli organi sociali
Art. 7 Gli organi dell’Associazione
Sono
Organi dell’Associazione
a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Tutte
le cariche associative sono elettive e gratuite. Hanno durata
di cinque anni e lo stesso Consiglio non può essere rieletto
uguale per più di 2 volte consecutivamente .
In deroga a quanto sopra, si può procedere all’elezione
degli stessi membri qualora manchino candidature diverse.
Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso
delle spese documentate e sostenute, nei modi e nelle forme
stabilite dal regolamento interno, dalla disciplina fiscale
ed entro i limiti fissati annualmente dall’Assemblea.
Art. 8 L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono
in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate a cura del
Presidente mediante avviso scritto contenente la data, il luogo,
l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine
del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione
almeno 15 giorni prima e da comunicare, mediante lettera, fax
o e-mail, ad ogni socio almeno quindici giorni prima.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno
24 ore.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei
termini di preavviso saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per
delega tutti i soci.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno
una volta all’anno entro, i 4 mesi successivi la chiusura
dell'esercizio sociale di ciascun anno.
L’Assemblea ordinaria può essere comunque convocata
tutte le volte che se ne ravvisa la necessità,su richiesta
del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.
L’Assemblea dei soci può essere convocata in via
straordinaria dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo
e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione
stessa.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione, con la presenza della metà più
uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta
dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’Assemblea
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti presenti o per delega.
L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine
del giorno.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consiglio Direttivo determinando il numero dei
componenti
- ratificare circa l’ammissione e l’esclusione dei
soci
- proporre e deliberare le linee generali del programma di attività
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio
consuntivo dell’anno precedente
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica
dell’anno sociale successivo
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati
dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale
o altri contributi a carico degli Associati
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale
- deliberare sul massimo dei rimborsi spese
- deliberare il regolamento interno
- proporre progetti e iniziative
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche
allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due
terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei
presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio
col voto favorevole dei ¾ dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre
la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati, firmati
dal Presidente e dal Segretario, vengono esposti all’interno
della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione
dei soci per la libera consultazione.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino
ad un massimo di quindici membri effettivi, eletti tra i Soci
dall’Assemblea ordinaria.
Resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili
(vedi art 7).
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente,
il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti
altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività
dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente
mediante avviso di convocazione, contenente la data, il luogo
e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette
giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne
facciano richiesta almeno tre consiglieri.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza
assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio
deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario,
che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato
agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano
di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- Svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività
esecutive relative all’Associazione
- Esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento
delle finalità dell’Associazione
- Realizza i programmi di attività sociale sulla base
delle linee approvate dall’Assemblea
- Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per
la previsione e la programmazione economica dell’anno
sociale
- Redige il bilancio consuntivo e predispone il bilancio preventivo
e la relazione di attività da sottoporre all’Assemblea
dei soci
- Deliberare in merito all’iscrizione e alle azioni disciplinari
nei confronti dei soci, salvo ratifica dell’Assemblea
dei soci
- Attua le modalità di partecipazione dell’Associazione
alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti
- Presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato,
una relazione complessiva sull’attività inerente
il medesimo.
- Propone all’Assemblea dei soci le eventuali modifiche
dello statuto
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività
sociale
In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni
o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, nel più
breve tempo possibile, seguendo l’ordine della graduatoria
dei non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero
consiglio direttivo. Qualora non sia disponibile la lista dei
non eletti o venga a mancare un terzo dei membri del Consiglio,
l’Assemblea deve provvedere all’ elezione di un
nuovo Consiglio.
Art.
10 Il Presidente
Il
Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura
in carica per il periodo di cinque anni e può essere
rieletto (vedi art.7).
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione
nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti
gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede
e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento
dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni
di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,
Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere
di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio
Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono
esercitate dal Vice-Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Prsidente convocare entro
30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo
Presidente.
Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio
Direttivo e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Art. 11 Il Segretario
Il
segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo
e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità
degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Art. 12 Il Tesoriere
Il
Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell’Associazione.
Cura la gestione della cassa e ne mantiene la contabilità,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto
economico annuale e il bilancio di previsione.
Art.
13 Patrimonio e Entrate
Il
patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile
ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione
- eredità e donazioni
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- contributi e donazioni da parte di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti
- rimborsi derivanti da convenzioni
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli
associati
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale
Art. 14 Il Bilancio
L’esercizio
sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute
relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene
le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale
successivo.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere presentato,
per la discussione e l’approvazione, all’Assemblea
dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo; ulteriore
deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità
o impedimento.
Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal
consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale
ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,
depositato presso la sede dell’associazione almeno 15
gg prima dell’assemblea e può essere consultato
da ogni associato anche tramite posta elettronica.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare
in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché
la consistenza finanziaria.
La previsione e la programmazione economica dell’anno
sociale successivo è deliberata dall’Assemblea
dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali
dell’attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo
di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato
alla decisione dell’Assemblea dei Soci, ma non può
essere rinvestito in forma d’interesse.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti
per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
15 Modificazioni dello Statuto
Lo
Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti dell’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dei
soci e dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell’art. 21 C.C. il presente Statuto può
essere modificato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria
, con la presenza di almeno la metà più 1 (uno)
degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art. 16 Scioglimento dell’Associazione
La
decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve
essere presa con la presenza, in proprio o per delega, di due
terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei
presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori
devono essere deliberati dal Assemblea straordinaria con la
maggioranza dei 3/4 degli associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato
uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti ad altra associazione con finalità analoghe
o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 17 Disposizioni finali
Per
quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento
interno, si fa riferimento alle leggi vigenti, in particolare
alla Legge 383/2000 e successive modifiche.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE